Il concetto giuridico di decadenza si riferisce alla sanzione prevista per non aver esercitato un’azione necessaria per acquisire un diritto.
La prescrizione rappresenta invece una sanzione per l’Ente di riscossione per non aver esercitato un diritto nei termini.
In termini di riscossione delle cartelle di pagamento questo significa che l’Ente di riscossione, come Equitalia, decade dall’azione di riscossione relativamente ai termini di notifica della cartella se entro determinati termini non notifica alcun atto (avviso o cartella).
I termini di prescrizione sono di 10 anni nel caso in cui i crediti siano stati accertati dal giudice con sentenza passata in giudicato. Anche il canone RAI si considera prescritto dopo 10 anni, a partire dalla fine di gennaio dell’anno in cui sarebbe dovuto essere corrisposto.
Per quanto riguarda i contributi previdenziali INPS, i contributi INAIL e i contributi Fondo pensioni lavoratori dipendenti e altre gestioni pensionistiche obbligatorie, incluso il contributo di solidarietà, i termini di prescrizione sono regolati dalla Legge 335/1995 e variano in base al periodo di riferimento:
I contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN etc) e quelli dovuti da artigiani, esercenti attività commerciali e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata cadono in prescrizione dopo 5 anni.
IRPEF, IRAP e IVA si prescrivono secondo i termini ordinari di 10 anni, non essendo prevista alcuna norma specifica. Anche per i tributi locali, come IMU, TARI e TASI, in realtà esiste una norma specifica in tema di termini di prescrizione, pertanto si applica l’articolo 2948, n. 4 del Codice Civile il quale sancisce la prescrizione in 5 anni di tutto ciò che viene pagato periodicamente.
Le multe per violazione del codice stradale si prescrivono in 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione. Per il mancato versamento del bollo auto la prescrizione è invece fissata a 3 anni decorrenti dal terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento.
Per i diritti annuali Camera di Commercio non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione e pertanto vanno applicati i termini ordinari di 10 anni, anche se alcune interpretazioni tendono ad applicare il termine dei 5 anni, trattandosi di un tributo periodico.