Secondo quanto indicato dal Ministero dell’Economia, non sono tassabili le rendite INAIL per invalidità permanente a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali: si tratta di un trattamento risarcitorio per il danno alla saluta o all’integrità fisica del lavoratore. Si paga invece l’IRPEF sulle indennità giornaliere per invalidità temporanea assoluta che hanno una funzione sostitutiva o integrativa del reddito.
Tecnicamente, il caso in cui invece si paga l’imposta – perché il trattamento ha funzione sostitutiva o integrativa del reddito oppure per risarcire un’invalidità o inabilità temporanea – si definisce lucro cessante. Restano quindi imponibili:
le somme corrisposte al contribuente in sostituzione di mancati guadagni, sia presenti che futuri, purché riconducibili alle categorie reddituali di cui all’articolo 6, comma 1, del TUIR.
I mancati guadagni possono riguardare le seguenti tipologie di reddito: redditi fondiari, di capitale, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, reddito d’impresa, redditi diversi.